Covid-19, anche le province di Fermo e Pesaro e Urbino da mercoledì 10 marzo in zona rossa
Il presidente Acquaroli ha firmato l'ordinanza. Nelle Marche solo la provincia di Ascoli Piceno resta in arancione
Alla luce dell’analisi settimanale dell’andamento epidemiologico regionale, i dati indicano un forte incremento di casi anche nelle province di Pesaro e Urbino e di Fermo, che mostrano una tendenza di crescita molto elevata, mentre un trend inverso sulla provincia di Ascoli Piceno dove si registra un lieve calo di contagi.
Per questo, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ha firmato, nel pomeriggio, l’ordinanza n.10, che pone in zona rossa le province di Fermo e Pesaro e Urbino dalle ore 00:00 mercoledì 10 marzo. Al momento la scadenza del provvedimento è fissata a domenica 14 alle ore 24.00, uniforme con l’ordinanza per le zone rosse di Ancona e Macerata.
Nei territori delle due province si applicano le misure di contenimento del contagio previste dal decreto del presidente del Consiglio di ministri del 2 marzo 2021 (sotto riportate). La nuova ordinanza, come prevedono le norme nazionali, prescrive l’utilizzo dell’autocertificazione per gli spostamenti giustificati e di necessità. La firma è avvenuta dopo un confronto della Sanità con le autorità e gli enti locali. Le autorità sanitarie regionali, in particolare, hanno segnalato l’adozione di “ulteriori e significative iniziative”, rispetto a quelle in atto, “vista l’elevata diffusione della circolazione virale” nelle due province. Nell’ultima settimana (01-07 marzo) l’incidenza Sars-Cov2 nelle Marche è pari a 340,9 su 100.000 abitanti. Nella provincia di Pesaro e Urbino raggiunge quota 242,9 mentre in quella di Fermo 242,8 però con significativi incrementi sempre su 100.000 abitanti (Pesaro e Urbino +75,74 – Fermo +51,83).
Scarica e leggi l’ordinanza in PDF
Le misure previste dal DPCM del 2 marzo valide per la ZONA ROSSA
Spostamenti in zona rossa
È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.
Attività motoria e attività sportiva
Tutte le attività motorie e sportive (dettagliate nell’articolo 17 del Dpcm, commi 2 e 3) anche se svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.
Istituzioni scolastiche
Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. È sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.
I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza.
Attività Commerciali e di Somministrazione e servizi alle persone
Attività commerciali
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.
Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
Attività di Somministrazione (ristorazione)
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. È possibile senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;
Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i bar e altri esercizi simili senza cucina, l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.
Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti.
Attività servizi alla persona
Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, ad esclusione di lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse.
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