Cartelle di pagamento: istruzioni per l’uso
Nuovo appuntamento con la rubrica "L'Avvocato risponde", curata dagli avvocati Alessandro Di Paola e Gabriel Frasca
Quasi tutti noi abbiamo, almeno una volta, ricevuto una fatidica cartella esattoriale da parte della “vecchia” Equitalia o di Agenzia delle Entrate Riscossione.
E di sicuro, alla ricezione, nessuno si è sentito felice per la novità. Però, c’è sempre la linea argentata dietro la nuvola, come dicevano gli inglesi (every cloud has a silver lining ndr). In questo caso, la buona notizia, è che non sempre devono essere pagate.
In particolare le cartelle di pagamento intimano, appunto, il pagamento di una somma entro 60 giorni, scaduti i quali l’Agente per la riscossione agirà in via esecutiva ad esempio con un fermo amministrativo del veicolo. Alla base di tali fatidiche cartelle ci sono, però, altri atti amministrativi quali, esemplificativamente, le multe per violazione del Codice della strada o un avviso di accertamento tributario.
Anche gli atti prodromici alle cartelle, però, debbono sottostare ai principi generali in tema di prescrizione; bisognerà analizzare con un approccio case by case il tributo o l’oggetto della cartella per valutarne il termine di prescrizione.
Nel caso di una multa per violazione del Cds, il termine di prescrizione sarà cinque anni. In caso di ricorso giudiziale, bisognerà verificare – sia a livello formale che sostanziale – anche se tutte le notifiche siano state effettuate regolarmente secondo i principi previsti dall’ordinamento.
Ma tornando alla “buona notizia”, è ormai pacifico che sia l’Agente della riscossione a dover dimostrare – così come ogni altra Pubblica amministrazione – la regolarità dell’iter notificatorio e la legittimità della pretesa creditoria. Pertanto, in caso di impugnazione, l’onere probatorio sarà invertito.
Avv. Alessandro Di Paola
Avv. Gabriel Frasca
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