Regione Marche, Covid: le linee guida 2021 nelle strutture ricettive e stabilimenti balneari
Le norme ricalcano le modalità già adottate l'anno precedente, ma aggiornate ai più recenti decreti del governo
La Regione Marche ha aggiornato le linee guida operative per la prevenzione del Covid-19 nelle strutture ricettive e negli stabilimenti balneari.
Le norme ricalcano, per gran parte, le linee guida già adottate lo scorso anno e che avevano consentito, nella stagione 2020, di operare con tranquillità, senza riscontrare criticità di carattere organizzativo o sanitario. Sono state però aggiornate ai più recenti decreti del governo e alle indicazioni discusse e approvate dalla Conferenza delle Regioni.
Gli stabilimenti balneari dovranno assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo).
Per quanto riguarda i lettini posizionati a riva, senza ombrellone, fermo restando l’obbligo di rispetto della fascia di mt. 5 dal bagnasciuga, dovranno essere collocati orizzontalmente a distanza di almeno mt. 1 l’uno dall’altro. L’obbligo è derogato per i soli membri del medesimo nucleo familiare ovvero conviventi.
Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni previste per l’attività sportiva specifica.
Le aree gioco bambini potranno essere allestite e utilizzate solo assicurando la vigilanza al rispetto delle norme di distanziamento in vigore e indicando il numero massimo di bambini che possono accedere contemporaneamente all’area. L’accesso alla piscina dovrà essere controllato attraverso un ingresso/uscita con numero contingentato in relazione alla capienza della struttura con una frequenza di 1 persona ogni 4mq senza attività natatoria o di una persona ogni 7mq per attività natatoria. Restano gli obblighi per lo stabilimento balneare di disinfettare le attrezzature a ogni cambio di cliente e comunque sempre a fine giornata.
Per l’utilizzo delle spiagge libere i Comuni dovranno garantire l’adozione di misure di mitigazione del rischio valutando le caratteristiche e l’ampiezza delle spiagge. Viene suggerita la regolamentazione degli accessi per evitare assembramenti e garantire il distanziamento sociale; l’informativa e il rispetto delle misure di mitigazione del rischio da parte dei bagnanti; la pulizia e l’igienizzazione delle eventuali attrezzature promiscue presenti, come i servizi igienici; il controllo del rispetto delle misure da parte dei fruitori delle spiagge. La regolamentazione delle spiagge libere potrà essere garantita anche attraverso idonee convenzioni con soggetti pubblici e privati da attivare a cura del Comune territorialmente competente.
Per le strutture ricettive alberghiere, campeggi, villaggi ed extralberghiere compresi i rifugi alpini, gli ostelli della gioventù e gli appartamenti ammobiliati a uso turistico, sono state precisate le linee guida già adottate lo scorso anno e aggiornate le indicazioni per i servizi di Centro benessere, piscine termali, attività congressuali e l’uso di eventuale palestre interne.
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