Nuova ordinanza: entrano in zona arancione 20 comuni della provincia di Ancona
I restanti Comuni in zona gialla con limitazione negli spostamenti. Ecco le norme firmate dal Presidente della Regione Marche
Scattano dalla 00.00 del 23 febbraio ulteriori misure di contenimento del contagio su 20 Comuni della Provincia di Ancona caratterizzati da uno scenario di elevata gravità, da un livello di rischio alto e dalla presenza di alcuni casi di variante inglese.
Sentito il Ministero della Salute, il Prefetto e acquisita l’Intesa con Anci Marche, nella mattinata di lunedì 22 febbraio, il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha firmato infatti una nuova ordinanza valida fino alle ore 24 di sabato 27 febbraio che mette nella cosiddetta zona “arancione” i Comuni di: Ancona, Camerata Picena, Castelfidardo, Castelplanio, Chiaravalle, Cupramontana, Falconara Marittima, Filottrano, Jesi, Loreto, Maiolati Spontini, Monte San Vito, Osimo, Ostra, Polverigi, Sassoferrato, Senigallia, Serra De’ Conti, Sirolo, Staffolo, quelli cioè dove si registra il maggiore tasso di contagiati.
L’ordinanza prevede dunque che nei 20 Comuni sopra citati siano applicate le seguenti misure previste dal comma 4 (a,b,c,d) dell’articolo 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021. Ai restanti Comuni della Provincia di Ancona si applicano invece solo i limiti agli spostamenti previsti alla lettera b.
a) È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai Comuni indicati, ossia quelli che entrano in zona arancione, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti.
b) E’ vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici e privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune. Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle già lì conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Sono consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia.
c) sono sospese le attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonche’ fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
d) Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica.
Resta sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
L’ordinanza della Regione conferma inoltre sempre l’uso dell’autocertificazione riguardo alle cause giustificative dello spostamento.
È infine fortemente raccomandato lo svolgimento dell’attività didattica con modalità a distanza negli istituti scolastici in cui si registra un aumento dei casi di contagio da virus SARS-CoV-2.
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