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Giudice di Pace annulla multa per violazione del lockdown

Arriva dal giudice di pace di Frosinone una delle prime bocciature allo stato di emergenza del Governo e l’illegittimità dei Dpcm emanati

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Arriva dal giudice di Pace di Frosinone una delle prime bocciature allo stato di emergenza del Governo Conte e l’illegittimità dei Dpcm emanati tra marzo e aprile per imporre ai cittadini il divieto di entrata e uscita dai territori salvo che per gli spostamenti motivati. Con la sentenza n. 516 del 15 luglio scorso depositata il 29 luglio, il giudice di Pace di Frosinone ha accolto il ricorso di una cittadina contro la sanzione amministrativa comminatele dalla polizia stradale per aver violato il divieto di spostamento.

Il giudice in prima battuta ha bocciato la dichiarazione dello stato di emergenza. Questa dichiarazione, a suo dire, violerebbe gli articoli 95 e 78 della Costituzione e dunque sarebbe illegittima perché emanata in assenza dei presupposti legislativi. L’articolo 7 del decreto legislativo 1/2018 su cui poggia l’ordinanza del Governo sull’emergenza sanitaria non fa alcun riferimento a ipotesi di dichiarazione dello stato di emergenza per rischio sanitario. Quella norma secondo il giudice parla di emergenze di rilievo nazionale connessi con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo.

Più nel dettaglio, il Giudice di pace ha evidenziato come la deliberazione dello stato di emergenza, disposto per sei mesi a far data dal 31.1.2020, sia stata adottata facendo riferimento al “rischio sanitario derivante da agenti virali trasmissibili” e richiamando in tal senso gli artt. 7, comma 1, lettera c) e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Senonchè il dettato delle disposizioni normative in questione – ha osservato il Giudice – non contempla come eventi di protezione civile situazioni di rischio sanitario da agenti virali ma, unicamente, eventi calamitosi di origine naturale (terremoti, valanghe, alluvioni ecc ) o derivanti dall’attività dell’uomo (sversamenti, attività umane inquinanti ed altri).

 

 

GIUDICE DI PACE DI FROSINONE, SENTENZA N. 516/2020 SCARICA IL PDF

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