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Contratti di locazione ai tempi del Covid 19

Primo appuntamento con la rubrica "L'Avvocato risponde", curata dagli avvocati Alessandro Di Paola e Gabriel Frasca

case, affitti

Molti clienti e i lettori ci hanno scritto all’indirizzo avvocati@marchenotizie.info poiché preoccupati di non poter onorare i contratti di locazione; ci hanno contattato sia i proprietari degli immobili locati che i conduttori.

Iniziamo subito col dire che non ci sono, attualmente, norme chiare che possano aiutare a risolvere le vicende locatizie.

Si contrappongono, infatti, gli interessi e i diritti dei proprietari – i quali probabilmente pagano i mutui e le tasse sull’immobile locato – con quelli dei conduttori che, non certo a causa loro, probabilmente non sono più in grado di onorare i pagamenti mensili concordati in precedenza.

In alcuni casi, in caso di impossibilità totale di adempiere della prestazione (es.: di pagare il canone), di “godere” del bene locato o, infine, in caso il canone sia diventato d’improvviso eccessivamente oneroso, il codice civile prevede finanche la risoluzione del contratto di locazione.

Nelle numerose disposizioni normative (decreti, DPCM, ordinanze etc.) nulla si dice delle locazioni, se non all’art. 103 del D.L. “Cura Italia” che sospende gli sfratti fino al 30 giugno 2020. Alle locazioni si applica anche l’art. 91 del D.l. n. 18/2020 il quale prevede che la situazione generatasi a causa della epidemia “è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c.…” e ciò in relazione a “…eventuali decadenze o penali connesse a ritardi o omessi adempimenti”, in altre parole si vogliono evitare al debitore incolpevole gli effetti dell’inadempimento (decadenze, penali etc.), ma la portata precisa di questa norma varia caso per caso e non è ancora ben delineabile.

Va precisato che alcuni Tribunali d’Italia prorogheranno probabilmente la menzionata sospensione degli sfratti almeno fino a settembre e ciò anche per motivi logistici di gestione delle esecuzioni.

Ma si tratta di una mera possibilità e non di una certezza.

Alcuni comuni, infine, stanno studiando la possibilità di concedere ai propri cittadini in difficoltà dei “buoni affitto”; ma non se ne conoscono al momento in generale né le modalità concrete, né i requisiti.

Al di là della sospensione degli sfratti, però, resta il nodo canoni: ai nostri lettori consigliamo sempre di farsi assistere dal proprio legale di fiducia il quale, valutando la situazione specifica, potrà intavolare una trattativa sia per i locatori, sia per i conduttori.

Come menzionato, appare verosimile, nell’attesa delle prime pronunce giurisprudenziali sul punto, che si potrà ricondurre il mancato pagamento del canone ad una causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione.

Avv. Alessandro Di Paola
(Master di II livello in Diritto Privato Europeo – Università “La Sapienza” – Roma)
Avv. Gabriel Frasca
(Dottore di Ricerca in Discipline giuridiche – Università “Roma Tre”- Roma)

 

Per porre la tua domanda, scrivi a avvocati@marchenotizie.info

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