IVG sperimentale estesa nelle Marche fino al 30 settembre 2018
La sperimentazione dell'interruzione volontaria di gravidanza farmacologica verrà anche allargata ad altri presidi
Le Marche estendono al 30 settembre 2018 la sperimentazione dell’interruzione volontaria di gravidanza farmacologica (Ivg), riducendo la necessità di ricovero ospedaliero. Via libera dunque all’Asur (Azienda sanitaria unica regionale) ad allargare la sperimentazione presso almeno due Aree vaste, per poi procedere “alla graduale messa a regime del modello assistenziale su tutto il territorio regionale”.
La prima fase della sperimentazione, avviata nel 2016 presso il Distretto 4 di Senigallia (AN), si è conclusa a inizio 2017.
Ha privilegiato, come in altre regioni, il Day Hospital rispetto alla degenza ospedaliera, puntando su una maggiore integrazione con il territorio attraverso il coinvolgimento dei Consultori che svolgono un ruolo importante.
“Ora viene riproposta per definire un modello rispondente alle realtà marchigiana, mettendo a fuoco le questioni emerse e le indicazioni ricavate dall’esperienza dei primi mesi in cui si è testata la sperimentazione, in modo da evitare, a regime, i ricoveri non necessari e la pratica chirurgica“, afferma lo afferma il presidente della commissione Sanità Fabrizio Volpini.
A distanza di sei mesi dall’avvio della prima sperimentazione, gli operatori sanitari coinvolti hanno effettuato una verifica dei risultati che sono stati discussi dal Comitato percorso nascite regionale. È emerso che tutte le donne che hanno fatto richiesta, hanno potuto accedere al percorso Ivg farmacologico.
L’efficacia del trattamento ha riguardato il 90 per cento dei casi. L’87 per cento delle donne sottoposte a Ivg farmacologica, ha aderito al metodo contraccettivo, dopo un confronto con gli esperti del Consultorio.
Il tempo tra la richiesta e l’accesso al Consultorio è stato di 1-2 giorni in media, mentre quello tra accesso al Consultorio e primo accesso al Day Hospital è stato pari a 7-8 giorni in media, con uno scostamento tendente allo “zero” rispetto alla legge 194/78 che stabilisce obbligatoriamente 7 giorni di “attesa per il ripensamento”.
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